MOCA nel sistema di autocontrollo HACCP

Cosa si intende per MOCA
I MOCA comprendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, diretto o indiretto, con alimenti o bevande in condizioni d’uso previste: imballaggi, contenitori, attrezzi da cucina, posate, utensili tecnici, pellicole, alluminio, macchinari per la trasformazione o conservazione degli alimenti e superfici a contatto con il prodotto.

Quadro normativo europeo
Il Regolamento UE 1935/2004 stabilisce che i MOCA devono essere sufficientemente inerti da evitare migrazioni di sostanze pericolose, alterazioni della composizione alimentare o deterioramenti organolettici. Il Regolamento UE 2023/2006 specifica le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo tutta la filiera produttiva dei MOCA, rendendo obbligatoria la gestione documentale e qualitativa del processo.

Ruolo dell’autocontrollo HACCP
Nel sistema HACCP, i MOCA rappresentano potenziali punti critici di contaminazione. È quindi necessario inserirli nel piano di autocontrollo aziendale tramite analisi dei rischi associati alle sostanze migrabili e alle condizioni d’uso. Sulla base dell’analisi, possono emergere CCP o comunque punti di controllo preventivo, per garantire il corretto funzionamento del sistema HACCP nell’ottica della prevenzione. Il capitolo MOCA deve essere presente anche nei manuali semplificati.

Obblighi operativi per gli operatori
I produttori, importatori, trasformatori o distributori di MOCA devono notificare la propria attività agli enti competenti (in Italia, tramite SUAP all’ASL). Devono inoltre predisporre un manuale di autocontrollo HACCP, integrando procedure specifiche per la tracciabilità, la conformità ai limiti di migrazione, le buone pratiche e le istruzioni operative interne.

Documentazione obbligatoria
Tra i principali documenti necessari figura la Dichiarazione di Conformità MOCA, che attesta la conformità del materiale ai requisiti comunitari e include risultati di test di migrazione, descrizione dei materiali, identificazione del fornitore e destinazione d’uso. Ogni passaggio della filiera deve essere tracciabile, per consentire il richiamo o ritiro del prodotto in caso di anomalie.

Sanzioni e regime sanzionatorio
Il D. Lgs. 29/2017, in Italia, prevede sanzioni fino a € 80 000 per violazioni relative ai MOCA, come la produzione di materiali pericolosi, il superamento dei limiti di migrazione, il mancato rispetto delle GMP, la tracciabilità incompleta o l’assenza di dichiarazioni ufficiali.

Adempimenti per le piccole imprese
Nel caso di piccole imprese alimentari, come bar, gastronomie, forni, pizzerie o rivendite al dettaglio, gli obblighi legati ai MOCA sono semplificati ma non assenti. Tali operatori devono dedicare almeno un capitolo del proprio manuale HACCP alla gestione dei materiali a contatto con alimenti. In esso devono essere descritti:

  • i criteri per la scelta dei fornitori (che devono essere affidabili e in grado di fornire MOCA conformi),
  • il riconoscimento dei materiali idonei, in particolare mediante la presenza del simbolo del bicchiere e della forchetta, che ne attesta l’idoneità al contatto alimentare secondo la normativa europea,
  • le modalità di tracciabilità, ovvero la possibilità di ricostruire l’origine e la destinazione di ciascun MOCA utilizzato, in caso di controlli o allerta.

Queste misure, pur essendo più leggere rispetto a quelle imposte ai produttori di materiali, sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare anche nei contesti di piccola scala.

Riferimenti normativi

  • Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione Europea. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. GUUE. 2004;L338:4–17.
  • Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione Europea. Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. GUUE. 2006;L384:75–78.
  • Parlamento italiano. Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004 e n. 2023/2006, relativi ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2017; n.65 del 18 marzo.

Bibliografia

  1. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Linee guida sull’uso dei materiali a contatto con alimenti. EFSA Journal. 2021;19(6):1–19.
  2. Ministero della Salute. MOCA – Linee guida per gli operatori del settore alimentare. Roma: Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione; 2020.
  3. Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanità Pubblica. Manuale di autocontrollo semplificato per le microimprese alimentari. Parte specifica sui MOCA. Bologna: Regione Emilia-Romagna; 2022.
  4. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. Guidance document on the application of Regulation (EC) No 1935/2004. Brussels: European Commission; 2019.

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